La normativa linee vita

Le normative, nell’ambito della sicurezza contro le cadute dall’alto, sono in continua evoluzione. A seguire riportiamo i principali articoli ai quali oggi si fa riferimento.

Secondo l’art. 111 comma 1 del Dlgs. 81/08: “il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.”

Per lavoro in quota si intende un’attività lavorativa svolta ad una altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile (art. 107 Dlgs. 81/08).

L’articolo 75, sempre del Dlgs. 81/08, sancisce l’obbligo d’uso dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Il precedente art. 74, invece, definisce Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Infine il comma 1, del paragrafo 3.1.2.2 del Dlgs. 475/92, specifica che: “I DPI destinati a prevenire le cadute dall’alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro.”

Facendo riferimento a quanto sopraindicato, si deduce come l’analisi e la valutazione della natura ed entità del rischio durante le attività lavorative sia fondamentale per l’individuazione di un idoneo DPI.

Nella sicurezza contro le cadute dall’alto, le normative riportano, inoltre, queste importanti definizioni:

  • Sistema puntuale: Insieme di più ancoraggi puntuali in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su più punti non scorrevoli;
  • Sistema lineare: Insieme di più ancoraggi lineari in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su più linee flessibili ed è scorrevole sulle stesse;
  • Sistema di ancoraggio combinato: Insieme di uno o più dispositivi di ancoraggio puntuali ed uno o più dispositivi di ancoraggio lineari in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è scorrevole e/o non scorrevole e realizzato su uno o più punti e/o su una o più linee flessibili;
  • Dispositivi di ancoraggio tipo A: Dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari, durante l’utilizzo, e con la necessità di ancoraggio/i strutturale/i o elemento/i di fissaggio per fissarlo alla struttura;
  • Dispositivi di ancoraggio tipo B: Dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari senza la necessità di ancoraggio/i strutturale/i o elemento/i di fissaggio per fissarlo alla struttura;
  • Dispositivo di ancoraggio tipo C: Dispositivo di ancoraggio che impiega una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15° (se misurata tra gli ancoraggi di estremità e intermedi in qualsiasi punto sulla sua lunghezza);
  • Dispositivo di ancoraggio tipo D: Dispositivo di ancoraggio che impiega una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15° (se misurata tra gli ancoraggi di estremità e intermedi in qualsiasi punto sulla sua lunghezza);
  • Dispositivo di ancoraggio tipo E: Dispositivo di ancoraggio per l’uso su super ci no a 5° dall’orizzontale laddove la prestazione si basa esclusivamente sulla massa e sulla frizione tra il dispositivo stesso e la superficie.

I dispositivi anticaduta fanno riferimento alle seguenti normative:

  • Dlgs. 81/08 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
  • UNI EN 795:2012 – DPI contro le cadute dall’alto – Dispositivi di ancoraggio;
  • UNI EN 353-2:2003 – DPI contro le cadute dall’alto – Dispositivi di caduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile;
  • UNI EN 354:2010 – DPI contro le cadute dall’alto – Cordini;
  • UNI EN 355:2003 – DPI contro le cadute dall’alto – Assorbitori di energia;
  • UNIEN358:2001–DPI per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto – Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro;
  • UNI EN 360:2003 – DPI contro le cadute dall’alto – Dispositivi anticaduta di tipo retrattile;
  •  UNI EN 361:2003 – DPI contro le cadute dall’alto – Imbracature per il corpo;
  • UNI EN 362:2004 – DPI contro le cadute dall’alto – Connettori;
  • UNI EN 364:1992 – DPI contro le cadute dall’alto – Metodi di prova;
  • UNI EN 363:2008 – DPI contro le cadute dall’alto – Sistemi individuali per la protezione contro le cadute;
  • UNI EN 365:2005 – DPI contro le cadute dall’alto – Requisiti generali per le istruzioni per l’uso, la manutenzione,l’ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l’imballaggio;
  • UNI CEN/TS 16415:2013 – Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi di ancoraggio – Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l’uso da parte di più persone contemporaneamente;
  • UNI 11578:2015 – Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova;
  • UNI 11158:2015 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Sistemi diarresto caduta – Guida per la selezione e l’uso;
  • UNI 11560:2014 – Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione;
  • Direttiva europea 89686/CEE.